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Immagine del redattoreGiulio Magnani

Cassazione su munizioni: niente denuncia se consumate nelle 72 ore

Un tema spesso dibattuto riguarda l'obbligo di denuncia delle munizioni acquistate e sparate entro 72 ore, ovvero prima della scadenza del termine entro cui devono essere denunciate ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.

Due posizioni diametralmente opposte: si dovrebbero denunciare comunque in quanto l'acquirente ne ha avuto la disponibilità e quindi comunque le ha detenute oppure non si dovrebbe (né potrebbe) denunciare qualcosa che materialmente non si detiene più.



E' sfuggito che la S.C. ha affrontato il tema nel 2013, con una sentenza (Cass. I penale 25597/2013) in cui chiarisce definitivamente che non incombe l'obbligo della denuncia per le munizioni consumate entro 72 ore dall'acquisto.

Il fatto risale al 2008, quando ancora la denuncia andava presentata "immediatamente", e l'imputato era già stato condannato in primo e secondo grado a cento euro di ammenda per detenzione abusiva di munizioni in quanto aveva acquistato dieci cartucce a palla e le aveva usate tutte durante una battuta di caccia al cinghiale il giorno successivo all'acquisto. Ovviamente non ne aveva denunciato la detenzione.

La S.C. ha rilevato come, con l'entrata in vigore del DLgs 204/2010, il termine per la denuncia di armi ed esplodenti sia stato definito in 72 ore e pertanto se allo scadere di tale lasso di tempo le munizioni non sono più detenute non vi è alcun obbligo di denuncia delle stesse.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

A quanto consta si dovrebbe trattare dell'unica sentenza in merito, anche perché molto probabilmente non saranno in molti ad essere stati giudicati per una condotta che la maggior parte degli uffici di P.S. considerava pacificamente lecita.

A parere di chi scrive quanto affermato dalla S.C. doveva già ritenersi esplicito nella legge, poiché l'art. 38 impone di denunciare una detenzione attuale e non il generico acquisto degli esplodenti. Al contrario viene il dubbio che denunciare di detenere munizioni che in realtà non si detengono (in quanto sparate e quindi non più esistenti) possa di per sé costituire un illecito amministrativo e/o penale.

D'altronde l'Autorità di P.S. è comunque al corrente delle munizioni acquistate da qualunque cittadino, in quanto ogni acquisto risulta dai registri delle operazioni giornaliere degli armieri (che sono a tutti gli effetti atti pubblici) con tanto di data ed ora. Il problema potrebbe sorgere per le munizioni ricaricate, dato che non esiste modo di certificare il momento esatto in cui sono state prodotte.

Una importante precisazione conclusiva: se anche possono non denunciarsi le munizioni acquistate e sparate nell'arco delle 72 ore, ciò non incide minimamente sui limiti al deposito ed al trasporto di cui all'art. 97 Reg. T.U.L.P.S. e pertanto non è comunque consentito oltrepassare detti limiti (200 munizioni per pistola o rivoltella e 1500 munizioni per fucile da caccia)!

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