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Adesione come sostenitore

(persone fisiche)

 

Per aderire come sostenitore UNARMI a titolo gratuito basta compilare ed inviare l'apposito modulo su questa pagina.  Riceverai una e-mail di conferma dell'avvenuta adesione.

Per i sostenitori a titolo gratuito non è prevista la spedizione di una tessera, ma stiamo valutando la possibilità di richiederla a fronte di un modesto contributo per le spese di stampa/gestione/spedizione.

Compilando ed inviando il modulo in questa pagina si dichiara di aver letto, compreso ed accettato lo Statuto ed il Regolamento di UNARMI, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con lo status di associato e di autorizzare UNARMI al trattamento dei dati personali e sensibili (cliccare qui per leggere l'informativa completa).

Le persone giuridiche possono presentare la domanda di adesione come associati (solo ASD, SSD e Enti del Terzo Settore) o come sostenitori (anche società e altri soggetti commerciali), tramite il legale rappresentante o un delegato, compilando ed Inviando al consiglio Direttivo lo specifico modulo di adesione.

[PDF] Scarica il modulo di adesione per le persone giuridiche

Estratto dallo Statuto UNARMI:

 

Articolo 26 (Sostenitori)

1. Sono sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che conferiscano agli amministratori dell'Associazione, con le modalità stabilite nel Regolamento, la delega ad essere rappresentate in sede istituzionale, amministrativa e avanti alle formazioni politiche senza pur tuttavia aderire come associati.
2. I sostenitori sono elencati in un registro separato da quello degli associati, a sua volta suddiviso tra persone fisiche e persone giuridiche, e non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, sempre fatta salva la possibilità di contribuire al perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione mediante erogazione di liberalità anche di tipo economico.
3. L'adesione come sostenitore dell'Associazione non è sottoposta ad accettazione del conferimento della delega e si intende effettiva dal momento dell'avvenuta comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, anche senza preventiva iscrizione all'Ordine del giorno quando ritenuto necessario, può tuttavia deliberare la remissione della delega e la cancellazione dal registro dei sostenitori qualora venga accertata la sussistenza delle condizioni di incompatibilità stabilite per gli associati o per qualsiasi altro valido motivo. La delibera di remissione della delega e la conseguente annotazione sul registro è inappellabile e deve essere comunicata all'interessato con le modalità previste dal Regolamento.
4. La qualità di associato e di sostenitore sono incompatibili. L'accettazione della domanda di adesione in qualità di associato presentata da colui che già sia sostenitore ne determina la cancellazione dal registro dei sostenitori e la decadenza della delega di rappresentanza.

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