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Immagine del redattoreGiulio Magnani

La caccia nei fondi privati: limitazione al diritto di proprietà?

Come se già non bastassero le assurde limitazioni sull'uso del piombo, che potrebbero avere un impatto devastante anche sul tiro e sulla semplice detenzione di armi e munizioni, è in discussione in questi giorni una proposta di legge formalmente contro il bracconaggio ma sostanzialmente studiata per distruggere la pratica venatoria in Italia. Difatti la proposta 1078, in discussione al Senato, dopo una serie di inasprimenti di pene per reati e contravvenzioni in materia di caccia introduce, seccamente, l'abrogazione del tanto contestato art. 842 del codice civile, che consente l'accesso dei cacciatori nei fondi privati (ove ovviamente in ogni caso l'attività venatoria risulti consentita e salvo che non si tratti di fondi chiusi a norma di legge).



Di tutto si è detto su questo contestatissimo articolo: di ispirazione fascista, una norma arcaica senza alcun senso nel mondo contemporaneo... ma soprattutto è sempre stato fatto passare come una limitazione all'esercizio del diritto di proprietà dei padroni dei fondi. Come sempre accade, il messaggio più semplice è quello che più facilmente attecchisce nella mente del cittadino medio, peccato solo che come troppo spesso accade il messaggio più semplice sia quello più errato e basato sull'ignoranza (o se preferite sulla "non-conoscenza") dell'argomento trattato. E questo può esserne un esempio accademico.


Il contestatissimo art. 842 si basa infatti da due principii che, a dispetto di chi la ritiene una norma "fascista", sono la massima espressione di democraticità: in primo luogo è necessaria conseguenza del fatto che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, in secondo è la garanzia di accesso senza discriminazioni sociali all'esercizio dell'arte venatoria. Spieghiamo nel dettaglio la duplice ratio a cui la norma risponde.


Chi non passa la vita davanti allo schermo di un computer e frequenta (se non vive) le campagne sa benissimo che nella maggior parte dei casi i fondi privati non sono recintati o delimitati e ciò è maggiormente vero per quelli boschivi o non coltivati. Nella maggior parte dei casi quindi chi si trova a passeggiare per campi o per boschi non saprebbe identificare un confine, se non in alcuni casi grazie a differenze colturali o altri potenziali segnali quali fossi o strade vicinali, né a maggior ragione saprebbe distinguere un'area privata da un'area demaniale. Tanto meno vi riesce il selvatico che, in quanto tale, vaga nell'ambiente ignorando i concetti di "confine" e di "proprietà" come umanamente intesi. E' di tutta evidenza, quindi, che un selvatico (patrimonio indisponibile dello Stato) può trovarsi sul fondo di qualunque cittadino senza che per questo possa mai dirsi di proprietà di questi: è e rimane nel patrimonio dello Stato.

Il cacciatore è però un cittadino che, a fronte di determinati requisiti, pagando una concessione allo Stato (e non solo) ha il diritto, in determinati luoghi e periodi ed a determinate condizioni, di prelevare la fauna selvatica. E' altrettanto evidente, quindi, che il cacciatore per esercitare questo diritto deve essere libero di cercarla, inseguirla ed abbatterla ovunque questa si trovi e che questo suo diritto risulti prevalente su quello del normale cittadino, il quale ovviamente mantiene in ogni caso altri diritti, trai i quali quello a non vedersi danneggiate eventuali coltivazioni o a non dover subire l'attività venatoria in contesti pericolosi come ad esempio nei pressi delle abitazioni. Il concetto si può quindi riassumere brevemente così: il proprietario di un fondo non ha alcun diritto sulla fauna selvatica presente sul suo fondo, che rimane patrimonio indisponibile dello Stato, mentre il cacciatore, che paga una concessione, ha il diritto di cercarla e prelevarla ovunque.


La seconda ratio alla base della norma è quella che denota il massimo della giustizia e dell'equità sociale, nata in un periodo in cui ancora vi era una netta distinzione tra i grandi proprietari terrieri e le classi più povere della società... entrambi però con lo stesso diritto di esercitare la loro vocazione venatoria. Rafforzando quindi il principio secondo cui il proprietario non ha alcun diritto sulla fauna selvatica presente sui suoi terreni e che non può quindi impedirne il prelievo a chi possieda una concessione dello Stato, l'art. 842 garantisce che anche il più povero dei cacciatori, che non possa permettersi la caccia in riserve o che non possieda propri fondi e terreni, abbia le stesse possibilità del grande proprietario terriero o di un qualsiasi più abbiente cittadino che al contrario potrebbero permettersi di cacciare sui propri fondi o di recarsi all'estero o presso grandi riserve e tenute dove poter cacciare indisturbatamente.


Tutto questo deve comunque relazionarsi col fatto che per coloro che sono autorizzati esistono ampissimi divieti e limitazioni generali all'esercizio della caccia, sia in termini di spazio che di tempo che di modalità, e che in ogni caso i proprietari che non desiderano che si svolga tale attività sui loro fondi hanno la possibilità di chiuderli a norma di legge, di modo che sia chiara ed evidente la loro volontà e soprattutto il perimetro in cui essa possa ritenersi validamente e legittimamente applicabile.


Certo, considerando che i danni provocati agli agricoltori dal selvatico sono indennizzati proprio con finanze versate dai cacciatori, ci sarebbe piuttosto da domandarsi quanto sia giusto che i soldi dei cacciatori vengano versati a coloro che vogliono impedire loro (quando non lo impediscono concretamente) di esercitare un sacrosanto diritto rendendosi corresponsabili, anche se solo "moralmente", dei danni provocati dalla fauna alle proprie ed altrui coltivazioni... ma questa è un'altra storia. E fortunatamente la maggior parte degli agricoltori, che non vive la campagna solo come un bel panorama sullo sfondo dei propri schermi, riconosce ed apprezza il necessario contributo dei cacciatori al mantenimento degli equilibri in un ambiente fortemente ed inevitabilmente antropizzato come quello italiano.

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