Le (ex) B7... sono tornate da caccia?
NOTA: l'autore si assume personalmente tutte le responsabilità di quanto scritto e raccomanda a ciascuno di prestare sempre la massima prudenza al fine di non commettere illeciti amministrativi e/o penali.

Non sarà sfuggito ai più attenti che, mentre nel testo di compromesso le categorie di armi da fuoco previste dalla vecchia direttiva rimanevano invariate (salvo quelle effettivamente modificate), nel testo approvato dal Parlamento Europeo il 14 marzo tutte le sotto-categorie della categoria "B" sono state "rinumerate". Ciò in Europa non comporta nulla, ma non è certo così nel nostro Paese.
Difatti da noi nel 2015 è stato introdotto il divieto di utilizzare a caccia le armi di categoria B7, il che ha comportato che non fossero più detenibili in numero illimitato come in precedenza ma che rientrassero tra le armi semplicemente comuni o, al limite, tra quelle sportive.
C'è solo un piccolo particolare... le armi B7 non sono più B7! Difatti la categoria B7, nella rinumerazione operata con le modifiche, è diventata B9: una questione di numeri che nella sostanza non cambia nulla? Non proprio...
A differenza di altre norme nazionali che non fanno riferimento alla direttiva europea ma al suo recepimento (DLgs 527/92), l'art. 13 L. 157/92 ("Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria"), come modificato nel 2015, si riferisce direttamente alla direttiva 97/477, con la conseguenza che non appena entrate in vigore le modifiche apportate ad essa si dovrebbe considerare variato anche il contenuto della norma nazionale che la richiama, a prescindere poi dall'effettivo recepimento. Vediamo meglio.
L'attuale art. 13 L. 157/92, al comma 2-bis, recita:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".
Se parallelamente andiamo a leggere le "nuove" categorie dell'allegato I alla direttiva, troviamo:
"(omissis)
B7. Repeating and semi-automatic long firearms with smoothbore barrels not exceeding 60 cm in length. (omissis) B9. Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms other than those listed under point 6, 7 or 8 of category A.
(omissis)"
Appare chiaro, quindi, che alla cat. B7 (a giorni) in vigore non vi sono più "armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica", poiché tutte le armi di questo tipo sono adesso in categoria B9. Di fatto quindi non esistono attualmente armi come quelle definite all'art. 13, poiché anche le nuove B7 non possono comunque assomigliare ad armi automatiche, in quanto solo per questo rientrerebbero automaticamente in cat. B9 a prescindere dalle altre caratteristiche tecniche che le renderebbero B7.
Si potrebbe obiettare che in Italia, al di là della direttiva in vigore, fa comunque fede la categoria attribuita in fase di classificazione dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia. Ebbene anche in questo caso la norma che delega al Banco il riconoscimento della qualità di arma comune da sparo e l'attribuzione della categoria (L. 135/2012) non fa riferimento al DLgs 527/92, ma sempre "alle categorie di cui alla normativa europea". Motivo per cui, qualora non riattribuisse immediatamente le categorie dei singoli modelli di arma, si potrebbe sostenere che sia il Banco ad essere in difetto in quanto la legge che gli attribuisce tale funzione fa riferimento direttamente alla normativa europea (e necessariamente a quella vigente), con tutte le conseguenze che ciò comporta.
Lo stesso ragionamento, paro paro, ovviamente si applica anche alle armi demilitarizzate che da oggi non sono più B7 bensì A6.
Si potrebbe dire quindi che a breve le (quasi) ex-B7, sia che diventino B9 che A6, torneranno da subito "da caccia" e quindi potranno essere denunciate come tali, con tutte le conseguenze legate ai limiti alla detenzione di cui all'art. 10 L. 110/75? L'interpretazione più banale ed evidente farebbe proprio pensare di sì.
Che fare dunque con le armi ex-B7 da acquistare e sopratutto con quelle già acquistate e detenute come semplici armi comuni? Ciascuno si regoli ovviamente come meglio crede. Certamente chi, denunciando un'arma appena acquistata o "aggiornando" una denuncia precedente, denuncerà specificando come B9 o A6 un'arma fino ad oggi considerata B7... non scriverà nulla che non sia corretto!