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Immagine del redattoreGiulio Magnani

Legittima difesa: il testo integrale approvato al Senato


Poiché nessun organo di informazione ha riportato il testo della riforma dell'istituto della legittima difesa effettivamente approvato dal Senato ieri, ma solo delle sintesi dal contenuto vago ed opinabile, lo riportiamo con alcuni personali commenti di chi scrive. Gli emendamenti presentati sono stati tutti respinti o ritirati (o ritenuti preclusi), ma di seguito riportiamo anche il testo di alcuni emendamenti interessanti che sfortunatamente non sono stati approvati.


Anzi tutto bisogna chiarire che il testo approvato è una sintesi, elaborata dalle Commissioni Permanenti, di ben otto proposte di legge sull'argomento, tra cui quella di iniziativa popolare promossa nel 2016 dall'Italia dei Valori ed alla cui raccolta di firme abbiamo partecipato attivamente (in totale sono state raccolti e depositati più di 2 milioni di firme valide!). Difficilmente la proposta sarà modificata alla Camera dei deputati, quindi con molta probabilità questo è il testo che sarà approvato definitivamente.


Chi scrive non può non notare con dispiacere che entrambi i punti suggeriti dalla nostra associazione, complementari ma perfettamente pertinenti e che saranno presto pubblicati, non sono stati inseriti nel provvedimento. Anzi uno di questi era stato presentato in forma di emendamento, ma respinto.


DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (5-199-234-253-392-412-563-652)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima (5)

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (199)

Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio (234)

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (253)

Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo (392)

Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina (412)

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa (563)

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo (652)


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Commento: rende sostanzialmente sempre legittima la difesa in caso di violazione di domicilio con violenza (non si capisce se solo sulle persone o anche sulle cose) o minaccia. In questi casi sembrerebbe superato quindi, in quanto presunto, il requisito della proporzionalità ma non si capisce se persista il requisito al secondo comma del rischio di aggressione e della non-desistenza. Non è detto che tale disposizione superi un probabile esame successivo della Corte Costituzionale.


Art. 2.

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Commento: il requisito del "grave turbamento" agisce quindi nei casi non già coperti dalle modifiche all'art. 52.


Art. 3.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Commento: in sostanza chi è condannato per furto in appartamento o furto con strappo non può beneficiare della sospensione condizionale se non risarcisce integralmente i danni alla vittima. La misura andrebbe probabilmente, per mero buonsenso, applicata ad ogni tipo di reato!


Art. 4.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Commento: aumenta le pene per la violazione di domicilio. In particolare l'aumento per la violazione aggravata comporta, in teoria, l'impossibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena. Misura assolutamente condivisibile, ripresa dalla proposta di iniziativa popolare.


Art. 5.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».


Art. 6.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;

c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».


Art. 7.

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Commento: esclude la responsabilità civile nei confronti di chi si è difeso legittimamente e impone la "contestualizzazione" della responsabilità nei casi di eccesso colposo. Per quanto sicuramente positiva negli effetti, la misura è insufficiente in quanto non esclude a priori la possibilità per l'aggressore di costituirsi parte civile, poiché l'esclusione della risarcibilità dell'aggressore viene decretata a conclusione del procedimento penale a carico dell'aggredito. Sarebbe stato di gran lunga preferibile stabilire che chi subisce un danno in conseguenza di un crimine che era intento a commettere non ha mai diritto ad alcun risarcimento.


Art. 8.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis (L) . - (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Commento: correttamente si stabilisce che l'aggredito che si è difeso legittimante e che ha dovuto poi subire un procedimento penale ha diritto, a seguito di archiviazione o proscioglimento, al rimborso delle spese legali analogamente a chi ha diritto al gratuito patrocinio. Disposizione assolutamente sensata.


Art. 9.

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

Commento: viene giustamente data la priorità assoluta allo svolgimento dei processi per lesioni personali colpose o omicidio colposo commessi nelle circostanze che legittimano la difesa.


Vediamo ora tre emendamenti, tra le decine presentate, particolarmente interessanti e purtroppo respinti:


3.0.200 Balboni

Dopo l'articolo [3], inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza".».

Commento: in sostanza avrebbe reso legittimo l'arresto da parte del privato cittadino di colui che fosse stato colto durante una violazione di domicilio. Era uno dei due punti suggeriti dalla nostra associazione e sarà meglio spiegato a breve.


9.0.200 Aimi, Caliendo, Modena, Dal Mas, Mallegni, Gasparri

Dopo l'articolo [9], aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

I cittadini stranieri riconosciuti colpevoli, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 614, 624-bis e 628 del codice penale, sono espulsi dal territorio nazionale. »

Commento: una proposta di assoluto buonsenso, che non solo avrebbe dovuto essere approvata ma avrebbe dovuto essere estesa a tutte le tipologie di reato (o almeno di reato violento o contro la persona o il patrimonio).


9.0.202 Cirinnà, Cucca, Valente, Mirabelli

Dopo l'articolo [9], aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazioni per interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2019, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza nel luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale o nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2012 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Commento: la previsione di agevolazioni per i sistemi di allarme e videosorveglianza, analogamente alle modifiche sulla possibilità di arresto da parte del privato cittadino, avrebbe costituito una misura in favore della sicurezza volta a prevenire furti e rapine o episodi violenti in cui sia necessario difendersi con la forza. Probabilmente non è stato approvato per carenza di disponibilità economiche.

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